COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 161/A A.S.D. S.C. Palazzolo (Sr) avverso squalifica fino al 30.06.16 dall’allenatore sig. Giuseppe Matarazzo – campionato Allievi Regionali Gir. “E”, gara S.C. Palazzolo/Pantanelli Sport del 06.03.16 – Comunicato Ufficiale n. 286/SGS 92 del 09.03.16.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 161/A A.S.D. S.C. Palazzolo (Sr) avverso squalifica fino al 30.06.16 dall’allenatore sig. Giuseppe Matarazzo - campionato Allievi Regionali Gir. “E”, gara S.C. Palazzolo/Pantanelli Sport del 06.03.16 – Comunicato Ufficiale n. 286/SGS 92 del 09.03.16. La Società S.C. Palazzolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante sostiene che durante la gara sopra indicata il proprio allenatore non avrebbe pronunciato frasi offensive e irriguardose nei confronti dell’arbitro ma avrebbe semplicemente tenuto un comportamento di “disturbo”, concretizzatosi con urli diretti al direttore di gara per manifestare la propria contrarietà alle ripetute simulazioni di un calciatore avversario non rilevate. Sostiene altresì che al termine dell’incontro, nel corridoio antistante gli spogliatoi, l’allenatore sig. Matarazzo avrebbe chiesto con molta tranquillità all’arbitro il motivo del suo allontanamento, senza assumere un comportamento arrogante e senza alcun fine diverso “dalle semplici affermazioni dettate dalle circostanze”. Chiede pertanto la riduzione in termini più equi della squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Matarazzo, apparendo la stessa sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dall’esame del rapporto è stato possibile accertare che al 20° del secondo tempo veniva allontanato dal terreno di gioco l’allenatore della S.C. Palazzolo sig. Giuseppe Matarazzo per aver rivolto all’arbitro frasi irriguardose e offensive. Successivamente, al termine dell’incontro, lo stesso si avvicinava al direttore di gara e gli chiedeva di non menzionare nel referto il provvedimento del suo allontanamento dal campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale non appare meritevole di alcuna riduzione apparendo equa e ben proporzionata. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Con addebito della tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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