COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 173/A A.S.D. POL. PACECO 1976 (TP) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Giacomo Di Donato – Campionato Eccellenza Girone “A”, gara Raffadali/Paceco 1976 del 20/03/2016 – C.U. n.310 del 23/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 173/A A.S.D. POL. PACECO 1976 (TP) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Giacomo Di Donato - Campionato Eccellenza Girone “A”, gara Raffadali/Paceco 1976 del 20/03/2016 - C.U. n.310 del 23/03/2016. Con rituale e tempestivo reclamo l’ASD Pol. Paceco 1976 ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che l’azione posta in essere dal calciatore sig. Di Donato non va inquadrata in una condotta violenta non avendo egli tentato in alcuna maniera di colpire l’Assistente arbitrale ma di aver semplicemente protestato in maniera scomposta nei suoi confronti e di avere abbandonato immediatamente il terreno di gioco subito dopo la notifica del provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante avendone fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti di gara redatti rispettivamente dall’arbitro e dall’assistente arbitrale, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 4’ del 2° t. , dopo che la Soc. Raffadali aveva realizzato una rete, il calciatore n.4 della Pol. Paceco 1976, sig. Giacomo Di Donato, si dirigeva di corsa verso l’assistente arbitrale assumendo nel contempo un comportamento oltraggioso e minaccioso. Il predetto calciatore, inoltre, dopo avere avuto notificato il provvedimento di espulsione tentava di colpire il predetto ufficiale di gara. Inoltre lo stesso al termine della gara attendeva dinanzi alla porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara il rientro della terna arbitrale ed alla vista del predetto assistente reiterava il comportamento ingiurioso e minaccioso. In ragione di quanto sopra il gravame appare solo parzialmente fondato dovendosi rideterminare in termini più equi, così come da dispositivo, la sanzione inflitta dal giudice di prime cure dovendosi tenere conto che quanto posto in essere dal sig. Giacomo Di Donato sebbene sia da considerarsi grave anche in ragione della sua reiterazione, non ha comunque avuto alcuna conseguenza fisica nei confronti dell’ufficiale di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giacomo Di Donato. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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