COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 178/A A.S.D. CITTA’ DI NICOSIA (EN) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Emanuele Daniele; squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Fabio Battaglia e Marco Cacciato; squalifica per quattro gare calciatore sig. Filippo Rizzo ed avverso ammenda di € 125,00 – Campionato 1° Categoria Girone “H”, gara Città di Nicosia/Barrese del 20/03/2016 – C.U. n. 310 del 23/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 178/A A.S.D. CITTA’ DI NICOSIA (EN) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Emanuele Daniele; squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Fabio Battaglia e Marco Cacciato; squalifica per quattro gare calciatore sig. Filippo Rizzo ed avverso ammenda di € 125,00 - Campionato 1° Categoria Girone “H”, gara Città di Nicosia/Barrese del 20/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016. Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Città di Nicosia impugna le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Marco Cacciato è stato espulso immotivatamente dal direttore di gara essendosi limitato, nella sua qualità di capitano, a chiedere chiarimenti in ordine ad una decisione tecnica appena assunta dal direttore di gara, che aveva così interrotto una sua azione nonostante l’evidente vantaggio. Per quanto attiene le altre sanzioni la reclamante si limita a negare che i propri tesserati abbiamo posto in essere comportamenti antiregolamentari in quanto al momento delle loro espulsione sarebbero rientrati immediatamente negli spogliatoi ed al termine della gara non avrebbero avuto alcun contatto con il direttore di gara, mentre per ciò che attiene il comportamento del pubblico la reclamante sostiene che questo ha sempre tenuto un comportamento corretto. In ragione di quanto sopra chiede, pertanto, che l’adita Corte annulli la sanzione dell’ammenda e riduca le squalifiche. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d) del C.G.S. il capo dell’appello relativo alla sanzione dell’ammenda. Deve, sempre in via preliminare, dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 33 comma 6 del C.G.S., l’inammissibilità del gravame relativamente alle sanzioni irrogate ai calciatori Fabio Battaglia, Emanuele Daniele e Filippo Rizzo risultando sul punto assolutamente generico e privo della benché minima motivazione. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva, per quello che qui interessa, che al 14’ del 2° tempo è stato espulso il sig. Marco Cacciato perché applaudiva ironicamente nei confronti del direttore di gara in relazione ad una decisione tecnica e disciplinare appena assunta da quest’ultimo nei suoi riguardi. Alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto calciatore si faceva incontro all’arbitro assumendo nei suoi confronti un comportamento gravemente offensivo e minaccioso. In ragione di quanto sopra, pur non trovando riscontro quanto sostenuto dalla reclamante nel proposto gravame, nondimeno, a parere di questa Corte, il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo, pur dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione, dell’aggravante del ruolo di capitano ricoperto dal sig. Marco Cacciato al momento dell’assunzione del provvedimento disciplinare a suo carico. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Cacciato e lo dichiara inammissibile nel resto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it