COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 326 TFT 31 DEL 05 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 512/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. AQUILE CALATINE (già A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE) Sig. VITO GRECO (presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Sammichelese, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 326 TFT 31 DEL 05 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 512/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. AQUILE CALATINE (già A.S.D. AQUILA SAMMICHELESE) Sig. VITO GRECO (presidente all’epoca dei fatti) N° 2 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Sammichelese, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 11/02/2016 prot. 8144/346 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Aquile Calatine; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Vito Greco; - squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Di Pasquale e Michele Di Dio Fiorentino, tesserati per la A.S.D. Aquila Sammichelese (oggi A.S.D. Aquile Calatine) all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Francesco Di Pasquale e Michele Di Dio Fiorentino, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Aquile Calatine; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Vito Greco; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Di Pasquale e Michele Di Dio Fiorentino, tesserati per A.S.D. Aquila Sammichelese (oggi A.S.D. Aquile Calatine) all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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