COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 326 TFT 31 DEL 05 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 515/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. CITTA’ DI SANT’AGATA Sig. FILIPPO MIRACOLA (presidente all’epoca dei fatti) N° 19 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Città di Sant’Agata, all’epoca dei fatti. Campionato di Calcio Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 326 TFT 31 DEL 05 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 515/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. CITTA’ DI SANT’AGATA Sig. FILIPPO MIRACOLA (presidente all’epoca dei fatti) N° 19 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Città di Sant’Agata, all’epoca dei fatti. Campionato di Calcio Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 18/02/2016 prot. 8466/229 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. La Società deferita, ha successivamente fatto pervenire copia di n° 18 certificati medici relativi ai calciatori deferiti nella stagione sportiva 2014/2015, con la sola eccezione del calciatore sig. Simone Carbonetto. All’udienza dibattimentale il Presidente della società deferita ha altresì prodotto il certificato di idoneità del calciatore sig. Simone Carbonetto. Il rappresentante della Procura Federale, si è quindi rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale, circa la posizione di tutte le parti deferite. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato dai documenti prodotti che la Società deferita aveva provveduto ad acquisire e conservare agli atti societari i certificati di idoneità di tutti i calciatori oggetto del presente deferimento, per la stagione sportiva indicata, P.Q.M. dispone prosciogliersi le parti deferite da ogni addebito. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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