COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE – AMMETO DISPUTATA IL 13.03.2016, A PANICALE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ISLAMI SABJON PER CINQUE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PANICALE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE - AMMETO DISPUTATA IL 13.03.2016, A PANICALE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ISLAMI SABJON PER CINQUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince chiaramente che il calciatore Islami Sabjon, alla fine dell’incontro, prendeva parte ad una rissa scatenatasi tra giocatori di entrambe le società colpendo con calci e pugni alcuni avversari; il suddetto calciatore è stato riconosciuto dall’arbitro anche se alcuni suoi compagni, cercando di placare la sua ira, lo facevano rientrare nello spogliatoio, ove si toglieva la maglia per evitare il riconoscimento. Premesso quanto sopra, a parere di questa Corte il reclamo proposta dalla società Panicale non può trovare accoglimento alcuno, di conseguenza la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Islami Sabjon va confermata, apparendo la stessa equa e commisurata all’infrazione commessa dal suddetto giocatore. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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