COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. TOMMASINI MASSIMO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ CASTEL DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL 20.03.2016, A PILA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 25.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. TOMMASINI MASSIMO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ CASTEL DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL 20.03.2016, A PILA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 25.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA FINO AL 30/04/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’addebito posto a carico del Sig. Massimo Tommasini, allenatore del Castel del Piano, appare invero piuttosto generico, dal momento che l’arbitro non ha specificato quali frasi siano state pronunciate dall’incolpato a fine gara. Va inoltre sottolineato che la mancata partecipazione del direttore di gara all’odierna seduta non ha consentito di ottenere dallo stesso maggiori chiarimenti sulla condotta attribuita al Sig. Tommasini. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 09/04/2016, per una generica violazione dei doveri di correttezza imputabile al reclamante. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Tommasini Massimo fino al 09/04/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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