COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 128 stagione sportiva 2015/2016 Gara Castellina Scalo – Geggiano (1-1) del 6/3/2016. Campionato di II Categoria. In C.U. n.50 del 10/3/2016 C.R.T. Reclama la società Geggiano avverso la squalifica fino al 10/06/2017 inflitta al calciatore Fiorilli Massimo il quale “Espulso per condotta violenta, uscendo dal terreno di gioco pestava volontariamente un piede al D.G. e lo offendeva ripetutamente”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 128 stagione sportiva 2015/2016 Gara Castellina Scalo – Geggiano (1-1) del 6/3/2016. Campionato di II Categoria. In C.U. n.50 del 10/3/2016 C.R.T. Reclama la società Geggiano avverso la squalifica fino al 10/06/2017 inflitta al calciatore Fiorilli Massimo il quale “Espulso per condotta violenta, uscendo dal terreno di gioco pestava volontariamente un piede al D.G. e lo offendeva ripetutamente”. La reclamante sostiene la involontarietà del gesto dovuto ad una scivolata sul terreno reso viscido dalle piogge dei giorni precedenti la gara. Esclude la violenza verso il D.G. e conferma alcune parole “colorite” di protesta per l’espulsione. Chiede un riesame della vicenda e una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato nel primo scritto. Il Collegio passa in decisione. Il comportamento del calciatore appare assolutamente censurabile sia sotto l’aspetto sportivo che quello comportamentale in generale. Il factum principis è da ricercare sul pestone al piede ricevuto dall’arbitro il quale comunque non rileva di avere sentito dolore, il che denota sicuramente un atto di violenza fisica verso l’arbitro ma di non eccezionale gravità tanto che il predetto non ha avuto alcuna conseguenza. Per quanto riguarda le frasi profferite pare che anche la società reclamante le confermi anche se si è tenuta sul vago parlando di espressioni colorite. In punto di quantificazione la Corte ritiene che il tesserato vada adeguatamente sanzionato in quanto oltre a provocare un contatto fisico con l’arbitro lo ha pure insultato e ciò deve essere considerato assolutamente grave anche in virtù di ciò che l’arbitro rappresenta istituzionalmente, tuttavia la sanzione, a parere del Collegio, deve essere ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Fiorilli Massimo fino al 10/01/2017. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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