COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 129 stagione sportiva 2015/2016 Gara Follonica – Atontel Montelupo (8-1) del 04 marzo 2016. Campionato Calcio a cinque Serie C2 girone A. In C.U. n. 50 del 10 marzo 2016 Comitato Regionale Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 129 stagione sportiva 2015/2016 Gara Follonica – Atontel Montelupo (8-1) del 04 marzo 2016. Campionato Calcio a cinque Serie C2 girone A. In C.U. n. 50 del 10 marzo 2016 Comitato Regionale Toscana. Reclama in proprio il tesserato dell’U.S.D. Follonica Calcio a 5 Vanni Alessandro avverso la seguente sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale: “A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 10/07/2016 VANNI ALESSANDRO (FOLLONICA) Entrava sul terreno di gioco e colpiva con pugni al volto tre calciatori avversari. In tale circostanza uno di loro riportava conseguenze.”. Il Reclamante sostiene di essere entrato in campo unitamente agli altri componenti delle due panchine in occasione di un grave fallo di gioco (poi sanzionato con l’espulsione) da parte di un giocatore del Montelupo in danno di uno del Follonica, con lo scopo di riportare la calma dopo il parapiglia venutosi a creare per l’episodio in questione. In tale occasione il Reclamante – a dire dello stesso – sarebbe stato affrontato dal capitano della squadra avversaria e spintonato, dopodiché sarebbero intervenuti altri due-tre giocatori avversari che lo avrebbero circondato ed aggredito fisicamente cagionandogli delle lesioni che questi intenderebbe attestare con referto medico del P.S., allegando altresì n. 4 dichiarazioni testimoniali che dovrebbero provare quella che, sempre secondo il Vanni, sarebbe stata l’effettiva dinamica del fatto. Per l’effetto il Reclamante fa istanza, in tesi l’annullamento e/o la revoca della sanzione inflitta, in ipotesi la revoca della sanzione inflitta e la sostituzione di essa con altra di minore gravità. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso confermava quanto riportato dal rapporto arbitrale dichiarando di non avere altro da aggiungere in ordine alla descrizione ed alla percezione del fatto. Preliminarmente questo Collegio rileva come le dichiarazioni testimoniali fornite non siano utilizzabili ai fini del decidere, infatti l’art 35 del C.G.S., richiamato seppur in maniera contraddittoria anche dal Reclamante, indica quale fonte di prova privilegiata il solo rapporto dell’Arbitro. Alla luce di ciò deve appunto rilevarsi che i fatti vengono pienamente confermati dal D.G. il quale, come attestato dal Reclamante medesimo, ha mostrato anche abilità e capacità particolari nel dirigere l’incontro. D’altra parte la condotta violenta posta in essere dal Vanni risulta essere di particolare gravità, infatti quest’ultimo non solo rivolge la propria azione verso una pluralità di soggetti, ma il contegno dello stesso è risultato essere connotato da una violenza tale da far sì che uno dei soggetti coinvolti riportasse una ferita al labbro superiore con conseguente fuoriuscita di sangue. Di guisa che la sanzione inflitta dal G.S.T. appare senz’altro congrua e commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti in conformità del principio contenuto nell’art. 19 C.G.S. e richiamato anche dal reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Regione Toscana. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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