COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 11 / 1 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei soggetti tesserati per le Società: A) A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, – Rossi Stefano, D.S., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Nencioni Francesco, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1, c. 3, del C.G.S. B) Club Sportivo Firenze P.D. – Ardinghi Gabriele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 4, lettera c). – Dionigi Alberto, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Signorini Andrea, Dirigente accompagnatore, per la medesima violazione di cui sopra. Vengono inoltre deferite, a titolo di responsabilità oggettive ex art. 4, c. 2, del C.G.S., le Società: – A.S.D. La Nuova Pol. Novoli e il Club Sportivo Firenze P.D..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 11 / 1 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei soggetti tesserati per le Società: A) A.S.D. La Nuova Pol. Novoli, - Rossi Stefano, D.S., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; - Nencioni Francesco, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1, c. 3, del C.G.S. B) Club Sportivo Firenze P.D. - Ardinghi Gabriele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 4, lettera c). - Dionigi Alberto, Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S.; - Signorini Andrea, Dirigente accompagnatore, per la medesima violazione di cui sopra. Vengono inoltre deferite, a titolo di responsabilità oggettive ex art. 4, c. 2, del C.G.S., le Società: - A.S.D. La Nuova Pol. Novoli e il Club Sportivo Firenze P.D.. Con decisione pubblicata in data 5 marzo 2016 (C.U. n. 49/2016) questo Tribunale, preso atto dell’accordo stipulato tra il rappresentante della Procura Federale ed i tesserati Nencioni Francesco e Dionigi Alberto, rinviava a nuovo ruolo il procedimento avviato nei loro confronti in attesa che la Procura Generale presso il C.O.N.I. formulasse eventuali osservazioni, come previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S. in vigore all’epoca del dibattimento. Il medesimo C.U. ha riportato altresì i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio nei confronti degli altri tesserati deferiti. La Procura Federale della F.I.G.C., con nota n. 2366, emessa in data 18 marzo 2016, pervenuta al Giudicante in data 29 marzo u.s., ha comunicato che la Procura Generale presso il C.O.N.I. non ha ritenuto dovere esprimere alcuna osservazione in ordine all’ipotesi di accordo formulata. Il T.F.T. della Toscana riunitosi in data odierna al fine di deliberare in proposito, - rilevata la correttezza della qualificazione dei fatti così come operata dalle parti, - constatata la congruità delle sanzioni pattuite, dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto e per l’effetto dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - a Nencioni Francesco, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - a Dionigi Alberto, l’inibizione per mesi 3 (tre). Dichiara chiuso ad ogni effetto il procedimento a carico dei tesserati: Francesco Nencioni ed Alberto Dionigi secondo quanto previsto dal già richiamata art. 23 del C.G.S.. Dispone che la Segreteria notifichi a tutte le parti interessate all’accordo la presente decisione con le modalità disposte dall’art. 38 del C.G.S..
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