COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ATLETICO MASAINAS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 24.03.2016. Gara Cortoghiana / Atletico Masainas del 20.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ATLETICO MASAINAS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 24.03.2016. Gara Cortoghiana / Atletico Masainas del 20.03.2016. La società Atletico Masainas propone tempestivo ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui in epigrafe con il quale il giocatore Pinna Oscar (Atletico Masainas) “espulso per aver rivolto ingiurie e minacce all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si levava la maglia di gioco e si dirigeva con fare intimidatorio verso l’arbitro, tentando di aggredirlo, venendo però bloccato da un proprio compagno di squadra, rendendo necessario l’intervento di diversi calciatori per allontanarlo dal campo di gioco”. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica in quanto asserisce che nessuna frase ingiuriosa ed offensiva è stata rivolta al direttore di gara. La Corte visto il referto arbitrale, che certamente in questa sede costituisce prova privilegiata, ritiene che i fatti contestati siano quelli esposti dall’arbitro ma ritiene proprio in relazione ai comportamenti censurati che la sanzione più corretta debba essere inferiore a quella comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi si riduce da quattro a tre giornate la squalifica nei confronti del giocatore dell’Atletico Masainas, Pinna Oscar. Si dispone la restituzione della tassa.
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