COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D.CORRASI JUNIOR (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Calmedia Bosa / Corrasi Junior del 13.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D.CORRASI JUNIOR (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Calmedia Bosa / Corrasi Junior del 13.03.2016. La Società Corrasi Junior ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale il tesserato Cucca Sebastiano è stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 05.05.2016 perché “inserito in distinta con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale, al termine della gara contestava con frasi ingiuriose l’arbitro, afferrandolo ripetutamente per il braccio. Si rendeva quindi necessario l’intervento dell’allenatore e dei calciatori della propria squadra per allontanarlo dal direttore di gara. La sanzione tiene conto del fatto che tale censurabile condotta sia stata posta in essere in una gara di Settore Giovanile”. La Società reclamante, senza contestare le decisioni prese dal direttore di gara nello svolgimento della partita, ha dichiarato che in nessuna occasione il Cucca avrebbe trattenuto l’arbitro, richiamando unicamente la sua attenzione appoggiandogli lievemente la mano sulle spalle. Ha dichiarato che né l’allenatore, né i giocatori siano intervenuti per allontanare il dirigente dall’arbitro il quale, al contrario, si sarebbe allontanato spontaneamente. La Società nega altresì, che il Cucca abbia proferito frasi ingiuriose, né insulti di alcun genere. La Corte Sportiva d’Appello, letto il referto arbitrale e rilevato che il fatto accaduto possa essere configurato come una protesta vibrata e scomposta nei confronti di una decisione arbitrale; ritenuta per l’effetto eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di ridurre la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino a tutto il 15 aprile 2016. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it