COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. USINESE (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 10.03.2016. Gara Usinese / Cus Sassari del 07.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. USINESE (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 10.03.2016. Gara Usinese / Cus Sassari del 07.03.2016. Con reclamo tempestivamente depositato la società Usinese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Antonio Careddu è stato squalificato fino al 31.12.2017 per aver strattonato il direttore di gara, avergli posto una mano sulla gola, provocandogli dolore ed abrasioni; nonché per averlo reiteratamente ingiuriato e minacciato anche a fine gara. La ricorrente, nei motivi del gravame e poi nel corso dell’audizione, pur non negando il fatto nella sua complessità, chiede la riduzione della squalifica, negando che il giocatore abbia preso per il collo il direttore di gara, viceversa ammettendo episodi di strattonamento e vibrata protesta nei suoi confronti. La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue. Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che il comportamento del giocatore debba essere ricondotto nell’alveo di un’azione violenta: la stessa società, infatti, non nega che il calciatore abbia strattonato il direttore di gara prendendolo per la maglia, per poi protestare vibratamente al suo indirizzo. Ciò nondimeno, occorre evidenziare l’assenza di certificazioni mediche attestanti e corroboranti le abrasioni denunciate dall’arbitro nel proprio referto. L’assenza di riscontri a conforto della gravità delle lesioni asseritamente subite dall’arbitro, deve essere opportunamente valutata nel proporzionare al fatto la relativa sanzione. Al tempo stesso va debitamente evidenziato il fatto che il direttore di gara, seppure colpito e minacciato, abbia comunque inteso proseguire la partita, che in effetti non veniva sospesa. Tenuto conto delle suddette circostanze, pur non sussistendo alcun elemento idoneo a negare la riconducibilità della condotta esaminata in un’azione di violenza, mista ad ingiurie e minacce reiterate, la sanzione più adeguata al fatto è di una squalifica fino al 31.10.2016. Ciò proprio in virtù dell’assenza di lesioni gravi e tali da aver impedito all’arbitro di proseguire la gara, oltre alla mancanza di qualunque certificato medico a conforto. Per tutti questi motivi la Corte d’Appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica al 31.10.2016 e dispone la restituzione della tassa. Conferma nel resto.
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