COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD LUMIGNACCO (Campionato di Eccellenza) avverso la squalifica del proprio calciatore BOZIC Mark per quattro giornate (in c.u. n° 99 del 24.03.2016).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD LUMIGNACCO (Campionato di Eccellenza) avverso la squalifica del proprio calciatore BOZIC Mark per quattro giornate (in c.u. n° 99 del 24.03.2016). Con provvedimento assunto in C.U. 99 del 24.03.2016, il GST squalificava per quattro giornate di gara il calciatore BOZIC Mark “ai sensi dell'art.19,punto 1,lett.e) CGS e dell'art.19,punto 4,lett. a) del CGS per essere stato espulso al 38' del 2º tempo perché, a gioco fermo e durante una sostituzione, a seguito di un fortuito scontro di gioco con un avversario, inferiva volontariamente al predetto calciatore un pestone sul piede, imprimendo energia al colpo; il calciatore colpito cadeva a terra dolorante, usciva dal campo per essere soccorso, dopodiché, passati alcuni minuti, riprendeva il gioco; perché, dopo il provvedimento di espulsione adottato dall'arbitro nei confronti del Bozic per il fatto suindicato e prima di avviarsi verso gli spogliatoi, quest'ultimo si avvicinava al direttore di gara e, da un paio di metri, proferiva verso lo stesso espressioni irriguardose; perché, a fine gara, nel mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi, si avvicinava nuovamente a quest'ultimo e gli stringeva la mano, tardando a mollargliela (senza comunque arrecargli dolore), protestando e proferendo ulteriori espressioni irrispettose verso lo stesso, prima di essere allontanato dai suoi compagni di squadra.”. La società, tempestivamente reclamando, ritiene che la condotta del proprio calciatore “non pare possedere i requisiti di particolare violenza o gravità richiesti dall’art. 19 punto 1 lett. e” mentre, quanto alla seconda parte della violazione, reputa che “l’aggettivo ‘irrispettoso’ usato per definire le espressioni del BOZIC non faccia pensare alle condotte gravemente ingiuriose considerate dall’art. 19”; inoltre, la reclamante fa perno sul fatto che il calciatore, straniero, possa non aver ben inteso il significato delle sue espressioni. Il reclamo è manifestamente infondato. Il provvedimento del GST sanziona due distinte condotte del calciatore: (i) l’atto di violenza sull’avversario e (ii) la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Il richiamo fatto dal GST all’art. 19 co.1 lett. e), intuitivamente, non guarda ad una “condotta di particolare violenza” (nel qual caso, a termini della medesima norma, avrebbe dovuto commisurarsi in almeno quattro gare la sola sanzione per l’atto violento, cui aggiungere la sanzione per le espressioni rivolte all’arbitro), ma si limita a dichiarare quale sia la tipologia della sanzione applicata, ovvero la squalifica. (i) È indubbio che la condotta di chi abbia inferto volontariamente ad altro calciatore un pestone sul piede, imprimendo energia al colpo costituisca atto di violenza che l’art. 19 co. 4 lett. b) sanziona al minimo con tre gare di squalifica. (ii) Così come è indubbio che la condotta di chi, dopo il provvedimento di espulsione, abbia avvicinato l’arbitro per profferirgli espressioni del tipo “non capisci un c/, sei ridicolo” e poi sia tornato a distanza di qualche minuto, a fine gara, dall’arbitro per stringergli la mano trattenendola per parecchi secondi in modo da essere ben certo che l’arbitro non potesse dire di non aver sentito le stesse parole che nuovamente gli rivolgeva, integri la violazione che l’art. 19 co. 4 lett. a) sanziona al minimo con (altre) due giornate di squalifica. E se tre giornate più due fa(rebbe) cinque giornate “al minimo”, la Società non ha proprio nulla da lamentare se il GST ha ritenuto bonariamente di riconoscere alle due dinamiche una continuità (che forse non c’è) ed ha sanzionato complessivamente il calciatore con “sole” quattro giornate. Va escluso, poi (sarebbe offensivo verso la sua intelligenza), che il calciatore straniero non possa intendere che il fatto di bloccare con la propria mano la mano dell’arbitro per esporgli la propria contrarietà costituisca già di per sé (almeno) manifestazione irriguardosa (mancanza di riguardo) ed irrispettosa (mancanza di rispetto) verso il direttore di gara. E non è richiesto che la condotta indirizzata all’arbitro sia ingiuriosa, offensiva, per incorrere nelle due giornate “minime” di squalifica previste dall’art. 19 co. 4 lett. a). PQM La CSA FVG rigetta il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
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