COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. CAMERATESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERATESE A.S.D./ROSORA ANGELI DEL 12.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 75 del 16.3.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 156 del 01/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO U.S. CAMERATESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAMERATESE A.S.D./ROSORA ANGELI DEL 12.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 75 del 16.3.2016)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’odierna reclamante la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento discriminatorio osservato nel corso della gara in esame da alcuni propri sostenitori nei confronti di un calciatore della squadra ospitata.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Cameratese A.S.D. chiedendo, anche avanti a questa Corte, la riduzione della sanzione impugnata.
La reclamante, pur ammettendo che i propri sostenitori non tennero un comportamento del tutto ineccepibile e dissociandosi dagli stessi, a sostegno del proprio gravame, ha dedotto la tenuità del fatto contestato, posto in essere da due o tre persone isolate e durato pochi secondi, nonché l’avere sensibilizzato la propria tifoseria mediante appositi annunci diffusi prima della gara.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta provata, peraltro non contestata, la condotta discriminatoria ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante;
ritenute infondate le censure della società relative alla pretesa eccessività della sanzione, tenuto conto della pena prevista dall’art. 11, comma 3, del Codice di giustizia sportiva ed applicata dal primo Giudice tenuto conto delle invocate attenuanti;
ritenuta quindi la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura della pena ivi applicata, che pertanto si sottrae ad ogni censura e quindi non può essere riformata;
visti gli artt. 4 ed 11 del Cgs;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cameratese A.S.D. e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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