COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 160 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA FALERIA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTAZZOLINA/NUOVA FALERIA CALCIO DEL 20.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 63 del 22.3.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 160 del 06/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVA FALERIA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTAZZOLINA/NUOVA FALERIA CALCIO DEL 20.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 63 del 22.3.2016)
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la squalifica per una gara effettiva applicata dal Giudice sportivo al calciatore SINGH Amandeep, non impugnabile a norma dell’art. 45, terzo comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, in quanto inferiore al minimo ivi previsto.
La Corte sportiva d’appello territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Faleria Calcio e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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