COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 188/A A.S.D. GRAN SICILIA ASPRA (PA) avverso l’assegnazione di gara perduta per 0 – 3; avverso ammenda di € 300,00; avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Simone Barba; avverso squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Fabio Crivello, Emanuele Figlia, Salvatore Ingrassia e Francesco Russo – Campionato 1° Cat Gir. “B”, Gara Gran Sicilia Aspra/Città di Campofelice di Roccella del 03/04/2016 – C.U. n. 330 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 188/A A.S.D. GRAN SICILIA ASPRA (PA) avverso l’assegnazione di gara perduta per 0 – 3; avverso ammenda di € 300,00; avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Simone Barba; avverso squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Fabio Crivello, Emanuele Figlia, Salvatore Ingrassia e Francesco Russo - Campionato 1° Cat Gir. “B”, Gara Gran Sicilia Aspra/Città di Campofelice di Roccella del 03/04/2016 – C.U. n. 330 del 06/04/2016. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Gran Sicilia Aspra impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che la gara debba essere ripetuta per avere l’arbitro commesso un errore tecnico in quanto doveva, prima di sospendere definitivamente la gara, porre in essere tutta una serie di atti tali da consentire il ristabilimento dell’ordine, cosa che invece non ha fatto. Per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda questa, secondo l’assunto della reclamante, deve essere revocata in quanto la gara si è disputata a porte chiuse e tutte le persone presenti erano state preventivamente identificate. Infine, per ciò che attiene alle squalifiche, si chiede che vengano revocate non solo quella a carico del calciatore Figlia Emanuele, risultando lo stesso totalmente estraneo ai fatti sia perché precedentemente sostituito sia perché il suo nominativo non risulta rilevato dal Commissario di campo, ma anche quella a carico del capitano sig. Simone Barba in quanto il suo nominativo non risulta tra quelli indicati dal Commissario di campo come partecipante alla rissa, ragion per cui il direttore di gara sarebbe incorso in una palese svista. In relazione ai restanti tesserati la società rileva che le sanzioni assunte a loro carico sono sproporzionate a quanto realmente accaduto. Controdeduce la Pol. Città di Roccella, chiedendo rigettarsi il gravame relativamente alla chiesta ripetizione della gara, non ricorrendone i presupposti. Quanto sopra è stato ribadito dai rappresentanti legali di entrambe le Società, avendone fatta specifica richiesta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Di contro il rapporto del Commissario di Campo, ove regolarmente designato, fa piena prova, ai sensi del combinato disposto dei commi 1.3 e 1.4 del predetto art. 35 C.G.S., solo in ordine ai casi di condotta violenta o blasfema non visti dall’arbitro. Dalla lettura del referto arbitrale si rileva che al 40’ del 2° t. veniva espulso il n.8 della G.S. Aspra sig. Gianluca Materazzo per avere assunto un comportamento protestatario ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Al 42’ del 2° t. veniva, inoltre, espulso il n.3 della Soc. G.S. Aspra sig. Onofrio Tripoli, precedentemente ammonito, per avere vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara. Allo stesso minuto di gara è stato altresì espulso il n. 4 della soc. G.S. Aspra sig. Barba Simone (capitano) perché aggrediva un calciatore avversario colpendolo con schiaffi e successivamente con un pugno che causava dolore ed arrossamento dello zigomo. Quest’ultimo a sua volta reagiva all’aggressione appena subita ma veniva prontamente bloccato dai propri compagni che lo trattenevano. E’ a questo punto che i calciatori della società ospitata venivano accerchiati dai calciatori della Soc. G.S. Aspra che cominciavano a colpirli con ripetuti schiaffi e pugni tra i quali il direttore di gara individuava, senza dubbio alcuno, il n.6 Salvatore Ingrassia, il n.15 Francesco Russo, il n.2 Fabio Crivello ed il n.7 Emanuele Figlia. Nel frattempo, riferisce ancora l’arbitro nel suo rapporto, intervenivano gli addetti al servizio d’ordine ed i dirigenti di entrambe le società i quali cercavano, inutilmente, di riportare la calma. Nel frattempo sopraggiungevano 3 persone non identificate non iscritte in distinta ma comunque riferibili alla società G.S. Aspra i quali partecipavano alla rissa colpendo anch’essi i calciatori avversari con calci e pugni. Peraltro uno dei predetti soggetti si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso ed aggressivo e tentava di afferrarlo per la divisa senza però riuscirvi grazie al tempestivo intervento degli addetti al servizio d’ordine. In ragione di ciò l’arbitro, vista l’impossibilità di riportare l’ordine in campo e stante che erano già trascorsi 9’ minuti dall’inizio degli incidenti decideva di sospendere definitivamente la gara al fine di evitare il verificarsi di ben più gravi episodi anche in danno della sua persona. Dalla lettura del rapporto del Commissario di Campo ( che non risulta in nessuna maniera in contraddizione con il referto dell’arbitro) relativa al comportamento dei calciatori della società ospitante ( G.S. Aspra) si rileva che al 42’ del 2° t. sono stati espulsi in n.3 ed il n.4 della Soc. G.S. Aspra. Dopo tali provvedimenti, riferisce il Commissario di Campo, si scatenava una violenta rissa che coinvolgeva entrambi i calciatori delle 2 squadre e notava che il direttore di gara emetteva il triplice fischio finale recandosi negli spogliatoi. A quel punto il Commissario di Campo notava che i calciatori espulsi n.3 e n.8 della Soc. G.S. Aspra aggredivano con violenti calci e schiaffi sul volto e sul corpo i calciatori avversari. A loro si aggiungevano anche il n.2 ed il n.6 che colpivano anch’essi i calciatori avversari con calci e pugni. Infine riferisce che il n.15, che non aveva preso parte alla gara, si recava anticipatamente negli spogliatoi e dopo essersi messo in abiti civili rientrava in campo sferrando due violenti schiaffi ad un calciatore avversario. Ciò posto la Corte osserva che il gravame risulta, per ciò che attiene il risultato gara, infondato. Infatti deve condividersi la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara dopo che gli incidenti in campo si stavano protraendo da ben 9 minuti in quanto pur ipotizzando che detti incidenti fossero immediatamente cessati la società G.S. Aspra, a seguito degli ulteriori provvedimenti disciplinari di cui sarebbero stati oggetto i suoi tesserati, si sarebbe ritrovata, comunque, con un numero di calciatori inferiore al minimo per potere proseguire la gara. Anche per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda il gravame è infondato risultando la stessa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione dovendo la Società rispondere a titolo oggettivo di quanto posto in essere dai propri tesserati e dai soggetti non identificati ma comunque ad essa riferibili. Infine il gravame risulta infondato anche per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori risultando le stesse congrue in relazione a quanto dagli stessi commessi rientrando detti comportamenti nella fattispecie prevista dall’art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S. che prevede una sanzione minima di cinque gare di squalifica, squalifica che va aggravata, ai sensi del comma 4 dell’art. 73 delle N.O.I.F. nei confronti del capitano sig. Simone Barba. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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