COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 221. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ROZZA PIETROPAOLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. G. CAROTENUTO): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 N.O.I.F. ED ART. 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DAPOLITO PAOLO (CALCIATORE NATO IL 4.09.1999): ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 N.O.I.F. ED ART. 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. VASTA GIUSEPPE (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ U.S. G. CAROTENUTO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 61, COMMI 1 E 5, N.O.I.F.; ART. 39, N.O.I.F. ED ART 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. G. CAROTENUTO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 221. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ROZZA PIETROPAOLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. G. CAROTENUTO): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 N.O.I.F. ED ART. 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DAPOLITO PAOLO (CALCIATORE NATO IL 4.09.1999): ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 39 N.O.I.F. ED ART. 43, COMMI 1 E 6, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. VASTA GIUSEPPE (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ U.S. G. CAROTENUTO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 61, COMMI 1 E 5, N.O.I.F.; ART. 39, N.O.I.F. ED ART 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. G. CAROTENUTO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 1° marzo 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 28 dicembre 2015, prot. 6460/386, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 24 marzo 2016 era presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Sono risultati assenti i deferiti. In punto di fatto, sono stati deferiti a questo Tribunale Federale Territoriale: a) il sig. Rozza Pietropaolo (presidente e legale rappresentante della società U.S. G. Carotenuto), per “violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S., all’art. 39 N.O.I.F. ed, infine, all’art. 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Dapolito Paolo e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Abellinum Calcio 2012 / G. Carotenuto (Campionato Juniores Regionale) dell’11.10.2015; b) il sig. Dapolito Paolo (calciatore nato il 4.09.1999), per “violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S.; all’art. 39 N.O.I.F. ed, infine, all’art. 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., per aver egli disputato la gara Abellinum Calcio 2012 / G. Carotenuto (Campionato Juniores Regionale) dell’11.10.2015, nelle fila della società U.S. G. Carotenuto, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità alla pratica sportiva agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; c) il sig. Vasta Giuseppe (dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S. G. Carotenuto), per “violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.; dell’art. 61, commi 1 e 5, N.O.I.F.; dell’art. 39 N.O.I.F. ed, infine, dell’art. 43, commi 1 e 6, N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società U.S. G. Carotenuto, in occasione della gara Abellinum Calcio 2012 / G. Carotenuto (Campionato Juniores Regionale) dell’11.10.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Dapolito Paolo, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale di gara, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al direttore di gara, consentendo che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; d) la società U.S. G. Carotenuto, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per rispondere dell’operato del proprio presidente, del calciatore e del dirigente accompagnatore e/o dei soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: a) anni uno e mesi sei di inibizione per il sig. Rozza Pietropaolo (presidente); b) per Dapolito Paolo (calciatore), squalifica per tre gare; c) anni uno e mesi sei di inibizione per il sig. Vasta Giuseppe (dirigente accompagnatore); d) ammenda di euro 1000,00 (mille/00) ed un punto di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza per la società U.S. G. Carotenuto. Il Tribunale Federale Territoriale, valutati gli atti, nonché tenuto conto della precedente richiesta, da parte della Procura Federale, per un caso analogo a quello in esame, nonché preso atto delle conseguenziali decisioni di questo Collegio (di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 94 del 31.03.2016, pag. 2178), giudica che siano congrue ed adeguate, in rapporto anche alle categorie di appartenenza delle rispettive società, le sanzioni di seguito specificate: a) l'inibizione per mesi uno a carico del sig. Rozza Pietropaolo; b) l'inibizione per giorni quindici a carico del sig. Vasta Giuseppe; c) la squalifica per tre gare nei confronti del sig. Dapolito Paolo (calciatore attualmente tesserato a favore della società U.S. G. Carotenuto, con decorrenza dal 31.10.2015); d) l'ammenda di euro 200,00 (duecento/00), a carico della società U.S. G. Carotenuto, per responsabilità diretta ed oggettiva. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a) l'inibizione per mesi uno a carico del sig. Rozza Pietropaolo; b) l'inibizione per giorni quindici a carico del sig. Vasta Giuseppe; c) la squalifica per tre gare a carico del sig. Dapolito Paolo (calciatore attualmente tesserato a favore della società U.S. G. Carotenuto, con decorrenza dal 31.10.2015); d) l'ammenda di euro 200,00 (duecento/00), a carico della società U.S. G. Carotenuto.
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