COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 34/cs Ricorso società Real Fieschi ASD avverso l’inibizione del dirigente Marco Ferrari fino al 13.04.2016, dell’allenatore Claudio Bottaro fino al 20.4.2016 e avverso la squalifica del calciatore Andrea Massa per quattro giornate. Gara Real Fieschi – Ronchese del 19 marzo 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 55 del 24 marzo 2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 34/cs Ricorso società Real Fieschi ASD avverso l'inibizione del dirigente Marco Ferrari fino al 13.04.2016, dell'allenatore Claudio Bottaro fino al 20.4.2016 e avverso la squalifica del calciatore Andrea Massa per quattro giornate. Gara Real Fieschi - Ronchese del 19 marzo 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 55 del 24 marzo 2016. Il Giudice Sportivo, rilevato che al termine della gara era scoppiata una rissa tra i tesserati delle due squadre, e che l’arbitro aveva individuato, fra i partecipanti della società Real Fieschi, i tre nominativi sopra elencati infliggeva agli stessi le sanzioni come riportate in epigrafe. La società ha depositato, nei termini, rituale istanza d’appello con la quale chiede “l’integrale e definitivo stralcio” della posizione dei tre e il conseguente annullamento delle sanzioni. Preliminarmente la Corte dichiara improponibile l’appello relativo al dirigente Marco Ferrari e all’allenatore Claudio Bottaro perché le sanzioni risultano inferiori al minimo appellabile (art. 45 comma 3 punto b CGS). Quanto al calciatore Andrea Massa, reo di aver colpito un avversario con due pugni all’addome, la società afferma che il proprio tesserato è estraneo a quanto addebitatogli ed accusa l’arbitro di aver fornito una visione distorta dei fatti. La Corte, presa visione degli atti ufficiali, respinge il reclamo. A fronte di un referto di gara chiaro e coerente, la società appellante oppone, a sostegno, la falsità del resoconto arbitrale, costringendo questo giudicante a ricordare come il giudizio sportivo si svolga esclusivamente sul contenuto degli atti ufficiali che, godendo di privilegio assoluto, non possono essere vinti e superati da dichiarazioni di parte. Per questi motivi la Corte dichiara improponibile il ricorso della società Real Fieschi avverso le sanzioni inflitte al dirigente Ferrari e all’allenatore Bottaro e lo respinge per la squalifica del calciatore Andrea Massa. Dispone l’incameramento della tassa non versata, addebitata in conto.
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