COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del Sig. BIGHIANI ERNESTO Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 20-03-2016 tra La Biglia Cornaredo / Concordia C.U. n. 54 del CRL datato 24-03-2016 squalifica fino al 17-03-2021

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del Sig. BIGHIANI ERNESTO Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 20-03-2016 tra La Biglia Cornaredo / Concordia C.U. n. 54 del CRL datato 24-03-2016 squalifica fino al 17-03-2021 La Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo proposto dal Sig. Bighiani è stato proposto con e-mail in data 31-03-2016 con ricezione 1.04.2016 e, quindi, oltre il termine del settimo giorno successivo la pubblicazione del C.U. n. 54 del C.R.L. datato 24-03-2016 con il quale è stata resa nota la decisione del G.S., rilevato altresì che, pertanto, il reclamo in oggetto è stato proposto tardivamente. DICHIARA INAMMISSIBILE Inammissibile il reclamo proposto, ricorrono giusti motivi alla luce del comportamento tenuto dal reclamante nel presente giudizio per non addebitare la relativa tassa reclamo.
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