COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA VALMALENCO Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 16/03/2016 tra Polisportiva Valmalenco / US Ardenno Buglio C.U. n. 42 della Delegazione di Sondrio datato 24.03.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società POLISPORTIVA VALMALENCO Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 16/03/2016 tra Polisportiva Valmalenco / US Ardenno Buglio C.U. n. 42 della Delegazione di Sondrio datato 24.03.2016 La Società POLISPORTIVA VALMALENCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 -3 ed un punto di penalizzazione, lamentando la insussistenza dei presupposti atti a comminare le rilevanti sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva : dagli atti depositati ed in particolare dal supplemento di rapporto redatto dall'arbitro, non appaiono a questa Corte sussistere elementi di gravità tale da giustificare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Pertanto la decisione del GS deve essere revocata ed il ricorso accolto. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE Il reclamo, dispone la ripetizione della gara in questione e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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