COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 126 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Aquila 1902 Montevarchi avverso l‟ammenda di € 2.000,00 (C.U. n. 48 del 3/03/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 126 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Aquila 1902 Montevarchi avverso l‟ammenda di € 2.000,00 (C.U. n. 48 del 3/03/2016) Il G.S.T. motivava così la sanzioni irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 28 febbraio 2016, tra la ricorrente e l‟Associazione Maliseti Tobbianese: “Per essersi, propri sostenitori a fine gara, arrampicati sulla rete di recinzione lanciando cinque accendini ed una bottiglietta non completamente piena di acqua in direzione della terna arbitrale senza colpire. Il tutto accompagnato da offese e minacce. Reiterato tentativo di sfondare i vetri dello spogliatoio arbitrale con ombrelli e calci con reiterazione delle ingiurie e minacce. Calci inferti alla porta ingresso zona spogliatoi ed alla porta dello spogliatoio arbitrale che rimaneva danneggiata. A causa di tale atteggiamento la terna era costretta a sosta forzata negli spogliatoi ed a ricorrere alla scorta della Polizia,ma nonostante tale presenza l'autovettura veniva accerchiata dai sostenitori locali e colpita con calci e pugni, rimanendo danneggiata. Per invio messaggi sulla pagina personale del social network dell'arbitro di natura ingiuriosa ed intimidatoria. Sanzione limitata per il fattivo comportamento dirigenza locale. Reiterata recidiva. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal D.G.”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo ponendo a fondamento “l'inesatta ricostruzione dei fatti di causa”; in realtà nella parte motiva non viene in alcun modo contestata la riferita dinamica ma si sottolinea, con forza, la collaborazione della dirigenza societaria nel cercare di mitigare gli animi dei tifosi più facinorosi le cui intemperanze erano probabilmente scaturite da alcune decisioni tecniche. Evidenzia le problematiche che la stessa società ha nel cercare di arginare le intemperanze di pochi soggetti esagitati che spesso disturbano anche il folto pubblico composto, per la prevalenza, da famiglie e bambini. Contestando l'attribuibilità dei messaggi postati successivamente sulla piattaforma sociale conclude - considerata l'inesistenza di qualsiasi forma di violenza (anche sotto la forma del tentativo) realmente diretta a ledere il D.G. - per la riduzione della sanzione inflitta. All‟udienza dell‟8 aprile 2016 il delegato della Società Aquila 1902 illustrava il ricorso, in modo esauriente e garbato, facendo rilevare la mancanza di mezzi specifici per poter reagire adeguatamente alle scomposte azioni di una piccola parte di tifoseria che mette in difficoltà, anche economica, l'intera squadra. Sottolineava inoltre l‟eccessività della sanzione pecuniaria inflitta. Ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il reclamo della società non può essere accolto. Le Carte Federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l‟indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle. Il D.G. inoltre nel supplemento, espressamente richiesto da quest‟organo giudicante, provvede a ripercorrere l‟intero atto d‟impugnazione, particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell‟originario rapporto di gara; afferma di non aver notato gruppi familiari con bambini ma solo tifosi di sesso maschile che, in modo aggressivo e non equivoco, cercavano esclusivamente lo scontro fisico con la terna arbitrale. Conferma i danneggiamenti alla vettura avvenuti anche se scortato da una pattuglia della Polizia di Stato. Ad onta di quanto dedotto nel reclamo i gesti richiamati assumono dunque un contenuto che risulta obiettivamente irriguardoso, intimidatorio e fisicamente aggressivo e l'assenza di conseguenze fisiche subite da parte del D.G. sembra esclusivamente frutto della effettiva ed encomiabile collaborazione della dirigenza da una parte e della Autorità di Polizia dall'altra. Con riferimento all‟ammenda deve infatti rammentarsi che il G.S.T. ha effettivamente limitato la stessa dando atto della pregevole condotta assunta dalla compagine societaria. Purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all‟interno delle regole di lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile, fanno degenerare la competizione calcistica in atti violenti) e le Carte Federali onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare senza porre alcuna distinzione nelle tifoserie di appartenenza. Pochi individui, specialmente se conosciuti all‟interno di piccoli centri urbani, dovrebbero essere, se incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria anche eventualmente provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità giudiziarie, comportamenti che potrebbero trovare astratta collocazione all‟interno di specifiche disposizioni del codice penale. Occorre dunque evidenziare che l'entità della sanzione pecuniaria è stata correttamente parametrata dal Giudice di prime cure con riferimento alla contestata recidiva reiterata e che tale quantificazione appare corretta, anche al netto della eventuale mancata attribuibilità delle ulteriori condotte censurabili, avvenute sulla nota piattaforma multimediale. È evidente che un criterio di progressività, in presenza di una pluralità di condotte illecite, anche alla luce di un corretto contegno procedimentale tenuto dalla stessa società, impone la determinazione della sanzione irrogata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della Società Sportiva Aquila 1902 Montevarchi e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it