COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 134 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo proposto dall‟A.S.D. Esperia San Donnino F.P. avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Prato ha sanzionato, con l‟ammenda di € 500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Prato Nord – Esperia San Donnino, disputata in data 21 marzo 2016. (C.U. n. 50/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 134 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo proposto dall‟A.S.D. Esperia San Donnino F.P. avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Prato ha sanzionato, con l‟ammenda di € 500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Prato Nord – Esperia San Donnino, disputata in data 21 marzo 2016. (C.U. n. 50/2016). La società Esperia San Donnino F.P. impugna nei termini il provvedimento assunto dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Prato così motivato: AMMENDA EURO 500,00 ESPERIA SAN DONNINO F.P. „Per comportamento ingiurioso da parte di propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari ed insulti razzisti nei confronti del D.G.‟. Con stringato e conciso ricorso, la reclamante contesta la sanzione irrogata, dolendosi del fatto che da parte dei sostenitori non è stata profferita alcuna offesa razzista. Nel riservarsi di agire in altre sedi a tutela della propria immagine, chiede di poter essere ascoltata dalla Corte evidenziando la presenza di testimoni in grado di confermare la suddetta circostanza. All‟udienza dell‟8 aprile 2016, la reclamante ha nuovamente ribadito l‟insussistenza degli addebiti mossi, rilevando la propria avversione a comportamenti razzisti evidenziando, a conferma di ciò, la presenza nella propria compagine di numerosi tesserati di diverse etnie. Precisa, infine, che alla gara in questione erano presenti solo sette tesserati, di cui tre all‟interno del campo e quattro all‟esterno. In sede di decisione la Corte rileva l‟infondatezza dei motivi di reclamo posti a fondamento dell‟istanza di annullamento della sanzione. Come noto gli Organi di giustizia giudicano sui reclami proposti sulla base dei referti arbitrali, ai quali viene riconosciuto carattere privilegiato dalle Carte Federali. Nel caso di specie, le evidenze arbitrali confermano il comportamento ingiurioso da parte dei sostenitori dell‟Esperia San Donnino, i quali hanno rivolto le loro „attenzioni‟ sia all'arbitro, che ai giocatori della compagine avversaria, rivolgendo frasi dal tenore indiscutibilmente discriminatorio. Le dichiarazioni arbitrali sono chiare, circostanziate e minuziose nel descrivere le persone responsabili di tali espressioni, da risultare così precise che non possono sorgere dubbi sul loro reale accadimento. Il reclamo deve quindi essere respinto, non trovando fondamento - per le richiamate ragioni - l‟istanza di annullamento della sanzione formulata dalla reclamante. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo ordinando l‟addebito della tassa di reclamo.
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