COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 138 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo in proprio del dirigente Antonio Cicia avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 22/05/2016 (C.U. n. 43 del 23/03/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 60 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 138 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo in proprio del dirigente Antonio Cicia avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 22/05/2016 (C.U. n. 43 del 23/03/2016). Il Sig. Antonio Cicia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell‟incontro casalingo della sua società di appartenenza (Unione Sportiva Dilettantesca Follonica) disputato in data 19/03/2016 contro la Società Atletico Piombino. Il G.S.T. motivava così il provvedimento: “Dopo aver contestato una decisione del D.G. entrava non autorizzato sul terreno di giuoco proferendo ripetutamente frasi offensive nei confronti del D.G. stesso.” Si precisa che, nella gara, il dirigente rivestiva il ruolo di “assistente all'arbitro”. Ricorre l‟impugnante eccependo che l‟arbitro nel corso dell‟incontro non avrebbe adeguatamente valutato uno scontro tra due atleti per il quale il portiere del Follonica (figlio del ricorrente), che sembrava aver battuto la testa, era rimasto a terra per alcuni secondi senza riuscire a muoversi. Il dirigente si sarebbe precipitato in campo per segnalare la gravità del contrasto ed il D.G. lo avrebbe espulso senza accertarsi delle condizioni del giovane rimasto a terra; l'inerzia dell'arbitro nel fronteggiare la situazione avrebbe indotto il Sig. Cicia a reagire esclusivamente nei confronti dell'avversario autore del fallo e le frasi a quest'ultimo dirette sarebbero state equivocate. L'impugnante contesta dunque la ricostruzione arbitrale e allega tre dichiarazioni testimoniali, assolutamente identiche nel contenuto insistendo, per l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero per la sua sostituzione ovvero riduzione. Il ricorso non merita accoglimento. Sull'inserimento delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale si è più volte espressa ritenendole non conformi alle regole del processo Sportivo poiché le Carte Federali pongono un espresso divieto all‟ammissione delle prove testimoniali all‟interno del procedimento sportivo disciplinare, contrariamente ai casi di illecito. E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” mediante l'introduzione di deposizioni scritte poiché tale “escamotage” consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo (sotto forma di documenti) in deroga alla disposizione generale; pertanto, le allegate dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate conformi al diritto sportivo e, al contrario, presentano inquietanti omogeneità nella compilazione che pongono seri dubbi sulla loro genuinità descrittiva. Nel caso concreto poi non vi sarebbe nemmeno certezza sulla provenienza dei documenti non essendo corredati dai documenti di identificazione dei presunti autori. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo nella risposta conferma l'indebito ingresso del dirigente ed attesta che le pesanti offese erano certamente indirizzate verso la sua persona e non verso altri soggetti. In effetti le frasi pronunciate, dall'indubbio tenore sessista, sembra certamente più compatibile con una figura femminile (il D.G. nel caso concreto era una donna) che con un atleta uomo. Risulta evidente che, forse perché fuorviato dall'affetto nutrito nei confronti del figlio infortunato, anche il dirigente abbia reagito in modo inadeguato e sproporzionato - in eccesso - rispetto alle reali conseguenze dell'infortunio. L'intervento dunque del Cicia ed il suo ingresso in campo, seppur motivato da amore paterno, non trova altra giustificazione che una eccessiva preoccupazione, rivelatasi infondata, che lo ha indotto anche alle successive intemperanze verbali. L'operato del G.S.T. appare invece formalmente e sostanzialmente corretto con una esatta qualificazione dei fatti - ingresso indebito e successive espressioni minacciose - ed una equa commisurazione sanzionatoria. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa. Conferma in toto tutte le altre sanzioni inflitte dal G.S.T. competente. Dispone l‟acquisizione della tassa prevista.
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