COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. IMPERIAL TREXENTA (Campionato Regionale Giovanissimi “Elite”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 05.04.2016. Gara Olbia 1905 / Imperial Trexenta del 03.04.2016.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
POL. IMPERIAL TREXENTA (Campionato Regionale Giovanissimi “Elite”) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 05.04.2016. Gara Olbia 1905 / Imperial Trexenta del 03.04.2016. Con reclamo tempestivamente depositato e ritualmente notificato alla controparte la Pol. Imperial Trexenta ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata disposta la ripetizione della gara per errore tecnico del direttore di gara. La ricorrente nei motivi dell’impugnazione evidenzia che di fatto sarebbe stato svolto da altro tesserato, che avrebbe esercitato tale mansione fino al termine della gara; pertanto non vi era stato alcun errore tecnico e la gara doveva essere omologata con il risultato maturato sul campo. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti, delibera quanto segue. Il direttore di gara, nel caso di specie, ha ammesso nel proprio referto di aver proseguito la gara con un solo assistente, senza aver provveduto ad una regolare sostituzione. L’errore tecnico, ammesso dallo stesso arbitro, è quindi inconfutabile. Ne consegue che tale violazione non può essere in alcun modo sanata e pertanto la decisione del Giudice Sportivo è corretta e non meritevole di censura. Per queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale DELIBERA la conferma del provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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