COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA NONCHE’ DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 SGS DEL 03/03/2016 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – CASSINO CALCIO 1924 del 14/02/2016 – Campionato Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA NONCHE’ DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 170 SGS DEL 03/03/2016 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – CASSINO CALCIO 1924 del 14/02/2016 – Campionato Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La gara a margine, come risulta dalla lettura degli atti ufficiali, è stata sospesa dall’arbitro durante l’intervallo, poiché la Società CASSINO CALCIO 1924 ha lasciato l’impianto sportivo adducendo a motivo del suo comportamento l’incessante pioggia sul terreno di gioco che cadeva sin da metà del primo tempo, anche se, come riporta il Direttore di gara, si intravedevano segni di miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo della Società controparte, CITTA’ DI CIAMPINO, e connotando correttamente la condotta della ricorrente come rinuncia ad una gara iniziata, le ha inflitto la perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica in applicazione della normativa vigente in materia. Avverso tale decisione, la Società CASSINO CALCIO 1924 ha proposto reclamo asserendo che la propria squadra ha abbandonato l’impianto sportivo solo a seguito dell’invito in tal senso dell’Arbitro, il quale comunicava di aver sospeso l’incontro a causa delle perduranti avverse condizioni atmosferiche. Chiede, pertanto, la ripetizione della gara, insistendo su tale versione in sede di audizione. E’ stato sentito l’Arbitro, il quale, confermando il contenuto del proprio referto circa il volontario abbandono dell’incontro da parte della ricorrente, ha poi precisato che nel corso del primo tempo, a causa della pioggia, non era possibile vedere le due porte dal centro del campo. Tale dichiarazione rende del tutto marginale, anzi irrilevante, l’episodio dell’abbandono dell’impianto di gioco da parte della ricorrente, poiché l’incontro avrebbe dovuto essere sospeso già dal primo tempo per scarsa visibilità. Tanto premesso, non può che accogliersi il reclamo della Società CASSINO CALCIO 1924, revocando le sanzioni comminate in primo grado ed ordinando la ripetizione della gara. Per tutto quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara.
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