COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 09/03/2016 (Gara: NIGHT E DAY ROMANINA – GAP del 04/03/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 36 DEL 09/03/2016 (Gara: NIGHT E DAY ROMANINA – GAP del 04/03/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La GAP S.S.D. a r.l. impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta, (sia all’odierna reclamante che alla Società NIGHT & DAY ROMANINA) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la mancata regolare conclusione della stessa. A sostegno della propria tesi difensiva la Società reclamante sosteneva, innanzitutto, che il parapiglia (più che rissa), a causa del quale era stata interrotta la gara, era stata causato da un giocatore della squadra avversaria, il quale, già precedentemente espulso, aggrediva, fuori dal terreno di gioco, un proprio calciatore scatenando, (appunto) un parapiglia, al quale partecipavano sia i giocatori che sostenitori delle due squadre; secondo poi, sosteneva che, dopo, alcuni minuti, era stata ripristinata la calma sul terreno di gioco e pertanto la gara poteva essere ripresa; alla luce di ciò, la reclamante chiedeva l’annullamento della punizione della perdita della gara. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la Società, che l’arbitro, ritiene che ci siano i presupposti per accogliere il reclamo. Dal referto arbitrale emerge che al 18° del secondo tempo, il calciatore MARIELLO Marco (GAP S.S.D. a r.l.), dopo essere stato espulso, uscito dal terreno di gioco, veniva aggredito, violentemente con calci e pugni dal calciatore STOPPO Ivano (NIGHT & DAY ROMANINA), a sua volta, già, precedentemente espulso. A seguito di ciò la zuffa coinvolgeva rapidamente giocatori e spettatori di entrambe le società, che si protraeva per alcuni minuti, al termine dei quali i dirigenti delle due squadre riuscivano a riportare la calma. A questo punto l’Arbitro, che non era riuscito ad individuare, oltre ai due calciatori già menzionati, gli altri partecipanti alla zuffa, (in quanto sviluppatasi fuori dal terreno di gioco), anziché riprendere la partita , decideva di sospenderla dopo aver avuto il consenso di entrambe le società. L’art.64 delle N.O.I.F. prevede che l’arbitro debba astenersi dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che appaiano pregiudizievoli della incolumità propria o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Dallo stesso referto arbitrale non risultano, però, sussistere le condizioni previste dall’art. citato. E’ evidente che l’arbitro è stato, assai, frettoloso nel sospendere la gara. In altre parole, egli, non doveva consultare i dirigenti delle due squadre, ma doveva decidere in piena autonomia, sulla base delle nuove condizioni ambientali. Alla luce di ciò, l’arbitro, doveva far proseguire la gara, visto e considerato che i giocatori erano tornati in campo e la calma era stata ristabilita sul terreno di gioco. Ad ulteriore riprova del fatto che il clima si era ormai rasserenato, va detto che, immediatamente dopo la definitiva sospensione della gara, i giocatori, i dirigenti, i sostenitori e l’arbitro, lasciavano, tranquillamente e pacificamente, l’impianto di gioco. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara.
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