COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA ORIOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VALENTINI ALBERTO FINO ALL’8/04/2016 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE STRAPPETTI ALESSIO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 50 DEL 24/03/2016 (Gara: POLISPORTIVA ORIOLO – VIRTUS CAPRAROLA del 19/03/2016 – Campionato di Terza Categoria Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA ORIOLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VALENTINI ALBERTO FINO ALL’8/04/2016 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE STRAPPETTI ALESSIO FINO AL 30/06/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 50 DEL 24/03/2016 (Gara: POLISPORTIVA ORIOLO – VIRTUS CAPRAROLA del 19/03/2016 – Campionato di Terza Categoria Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 L’A.S.D. POLISPOTIVA ORIOLO impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inibito il dirigente VALENTINI Alberto sino all’ 08/04/2016 per aver tenuto una condotta non regolamentare nei confronti dell’arbitro e squalificato il calciatore STRAPPETTI Alessio sino al 30/06/2016 per aver ripetutamente insultato e minacciato il direttore di gara, dopo averlo strattonato per la maglia. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società reclamante evidenziava che il proprio dirigente VALENTINI non aveva accompagnato, negli spogliatoi l’arbitro, al termine della gara (nonostante il clima intimidatorio creato dai propri tifosi), in quanto non richiesto dallo stesso arbitro, mentre non corrispondeva al vero la circostanza che il calciatore STRAPPETTI avesse strattonato e colpito il direttore di gara; alla luce di ciò, la Società chiedeva, quindi, di annullare la sanzione a carico del dirigente e di ridurre la sanzione inferta al calciatore. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per annullare le sanzioni. In via preliminare, si evidenzia che l’art. 45, comma 3 del C.G.S., prevede, in ambito regionale della L.N.D., la non impugnabilità della inibizione per i dirigenti, la cui durata sia inferiore ad un mese, fatto, questo, che sussiste nel caso di specie. Nel merito si evidenzia, come risulta dal referto arbitrale, che il giocatore STRAPPETTI Alessio, al 47° della prima frazione di gioco, dopo che la propria squadra aveva appena subito una segnatura, iniziava a bestemmiare ripetutamente ad alta voce; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro, proferendogli ripetute frasi irriguardose ed al contempo lo strattonava per la maglia, procurandogli momentaneo dolore al petto; mentre usciva dal terreno di gioco lo minacciava ed insultava, ripetutamente e pesantemente. Pertanto, alla luce di ciò, appare ampiamente congrua la sanzione irrogata al calciatore dal Giudice viterbese. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di inibizione a carico del dirigente VALENTINI Alberto in quanto inferiore ad un mese. Di respingere altresì il reclamo relativamente alla squalifica a carico del calciatore STRAPPETTI Alessio.
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