COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO – A.S.D. PORTO CESAREO del 21 Aprile 2016. (Reclamo della S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PROTOPAPA Mirko di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 25/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 76 del 14 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO – A.S.D. PORTO CESAREO del 21 Aprile 2016. (Reclamo della S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PROTOPAPA Mirko di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 25/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui il comportamento gravemente antisportivo, irriguardoso e ingiurioso, nei confronti del direttore di gara, accompagnato dalla violenza di schiaffi priva di conseguenze, può essere punito con la squalifica fino al 30/6/2018 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 30/6/2018 la squalifica inflitta al calciatore PROTOPAPA Mirko; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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