COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PAPIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PAPIANO – PIETRAFITTA DISPUTATA IL 20.03.2016, A PAPIANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.142 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE RAGNONI ALVARO FINO AL 30/09/2016;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. PAPIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PAPIANO – PIETRAFITTA DISPUTATA IL 20.03.2016, A PAPIANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.142 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE RAGNONI ALVARO FINO AL 30/09/2016; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e del reclamo ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, la Corte osserva quanto segue. Il direttore di gara ha confermato integralmente il proprio referto, ribadendo con assoluta certezza la identificazione del dirigente Ragnoni Alvaro quale autore dei fatti e della condotta descritti nel predetto referto. Devesi inoltre osservare che la società reclamante non ha nemmeno chiesto di essere ascoltata al fine di meglio argomentare la propria tesi difensiva. Alla luce di quanto sopra la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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