COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUNIOR CALCIO MAGIONE – PIEVESE DISPUTATA IL 20.03.2016, A MAGIONE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.142 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA €. 400,00; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE TATULLO ANGELO FINO AL 15/04/2016; ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE BRANCACCIA ROBERTO FINO AL 22/04/2016;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUNIOR CALCIO MAGIONE - PIEVESE DISPUTATA IL 20.03.2016, A MAGIONE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.142 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA €. 400,00; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE TATULLO ANGELO FINO AL 15/04/2016; ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE BRANCACCIA ROBERTO FINO AL 22/04/2016; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dichiara l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 45 nr. 3 lettera b) Codice di Giustizia Sportiva, del reclamo avverso l’inibizione del dirigente Tatullo Angelo e dell’allenatore Brancaccia Roberto. Quanto all’ammenda, la stessa deve essere integralmente confermata atteso che il direttore di gara ha integralmente confermato quanto descritto nel referto circa il comportamento reiteratamente offensivo posto in essere da alcuni sostenitori della Pievese all’indirizzo dell’arbitro e dei giocatori avversari, tanto da costringerne uno alle lacrime. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 156 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUNIOR CALCIO MAGIONE – PIEVESE DISPUTATA IL 20.03.2016, A MAGIONE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.142 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 23.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA €. 400,00; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE TATULLO ANGELO FINO AL 15/04/2016; ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE BRANCACCIA ROBERTO FINO AL 22/04/2016;"