COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 15 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 93. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO F.C. PAOLISI 992 – GARA GROTTA 1994 / F.C. PAOLISI 992 DEL 14.02.2016 – PROMOZIONE FASC, N. 158/2015-16 Gara Grotta 1984 / F.C. Paolisi 992 del 14/2/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 15 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
93. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO F.C. PAOLISI 992 – GARA GROTTA 1994 / F.C. PAOLISI 992 DEL 14.02.2016 – PROMOZIONE
FASC, N. 158/2015-16 Gara Grotta 1984 / F.C. Paolisi 992 del 14/2/2016
La Società F.C. Paolisi 992 ha interposto appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale del 30.03.2016 col quale è stato respinto il reclamo sull’esito della gara 14.2.2016: a sostegno di questo, deduceva la reclamante che ben cinque calciatori erano stati impiegati dalla squadra avversaria in assenza di regolare tesseramento dacché il Presidente della società reclamata era stato colpito da inibizione nel periodo in cui erano stati tesserati i calciatori in parola (Bizzarro Giovanni, Viscovo Giovanni, Martino Giuseppe, Esposito Mirko e Cioffi Antonio). Il Giudice Sportivo Territoriale rilevava che i predetti calciatori risultavano regolarmente tesserati, come era emerso da apposito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del CR Campania. La reclamante deduce con l’appello che il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe erroneamente limitato l’accertamento alle risultanze formali dell’Ufficio Tesseramenti, senza entrare nel merito delle doglianze che attenevano alla (in)validità degli atti sottoscritti dal l.r. inibito. Ha chiesto pertanto trasmettersi gli atti al Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, laddove la questione relativa alla validità dei tesseramenti fosse ritenuta preliminare. Resiste con memoria la Società Grotta 1984, che ha allegato documentazione comprovante l’avvenuto conferimento di delega, in data 4.12.2015, al dirigente Laurano Luca, sottoscrittore di quattro dei trasferimenti in parola, mentre il quinto di essi (per Martino Giuseppe) il trasferimento era stato sottoscritto dallo Ianniciello successivamente allo spirare del termine dell’inibizione. All’udienza del 14.04.2016 il difensore legale della reclamante ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale dacché non allegata in copia alla memoria di scambio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che la posizione del tesseramento del calciatore Martino risulta perfezionata il 7/01/2016 e, quindi, in epoca ampiamente successiva alla scadenza dell’inibizione inflitta allo Ianniciello; rilevato altresì che, quanto agli altri tesseramenti, essi risultano perfezionati in virtù di delega conferita al segretario Laurano Luca in data successiva alla decorrenza dell’inibizione ma che, tuttavia, la delega di poteri va considerata alla stregua di un mero atto interno organizzativo della società ai sensi dell’art. 19, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva ed è pertanto da considerarsi validamente conferita per il perfezionamento dei trasferimenti in parola; rilevata pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 18, Codice di Giustizia Sportiva e, analogamente, l’infondatezza dell’appello
PQM
rigetta l’appello e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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