F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016). (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl – (nota n. 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016). (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016). Il deferimento Con provvedimenti separati, entrambi del 24 marzo 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. De Meis Fabrizio, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società AC Rimini 1912 Srl; il Sig. Palmas Angelo, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società AC Rimini 1912 Srl; la Società AC Rimini 1912 Srl, per rispondere: i Signori De Meis e Palmas della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2016, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori, per le mensilità di novembre e dicembre 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi su citati dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il patteggiamento Alla riunione odierna, previa riunione dei procedimenti nn. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016 e 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016, la Procura Federale e i Signori Fabrizio De Meis e Angelo Palmas, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riuniti i procedimenti nn. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016 e 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016; rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio De Meis e Angelo Palmas, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio De Meis, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Angelo Palmas, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento proseguiva per la Società AC Rimini 1912 Srl. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per la Società AC Rimini 1912 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione complessivi, uno per ciascuna violazione, da scontarsi nel campionato in corso. Per la Società deferita è comparso l’Avv. Chiacchio il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita. I motivi della decisione I deferimenti sono fondati e vanno accolti. Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 9 marzo 2016, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società AC Rimini 1912 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.2.16, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di novembre e dicembre 2015, nonché l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori, sempre per i mesi di novembre e dicembre 2015. Tali omissioni integrano effettivamente le violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafi VI) e VII) delle NOIF. Il legislatore Federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei versamenti Irpef e dei contributi Inps, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili che, in questo caso, hanno patteggiato la sanzione. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione, per responsabilità diretta, della Società deferita. Il dispositivo Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) a ciascuno dei deferiti Sig.ri Fabrizio De Meis e Angelo Palmas. Infligge alla Società AC Rimini 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato in corso 2015/16.
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