F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO FABIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società SD MC Fermana FC Srl), e DELLA SOCIETÀ SD MC FERMANA FC Srl – (nota n. 9001/935 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016
(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO FABIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società SD MC Fermana FC Srl), e DELLA SOCIETÀ SD MC FERMANA FC Srl - (nota n. 9001/935 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
Il patteggiamento Alla riunione odierna (di rinvio dalla precedente riunione del 30 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data per la formulazione di concrete proposte di patteggiamento) sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore munito di procura anche per patteggiare, i deferiti Giorgio Fabiani e la Società SD MC Fermana FC Srl, i quali hanno depositato accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura Federale. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giorgio Fabiani e la Società SD MC Fermana FC Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Giorgio Fabiani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SD MC Fermana FC Srl, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giorgio Fabiani; - ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00) per la Società SD MC Fermana FC Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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