F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016 (153) – GILDO RIZZATO (Presidente e legale rappresentante della Società Abano Calcio Srl) e DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO Srl – (nota n. 9014/964 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/TFN del 19 Aprile 2016
(153) – GILDO RIZZATO (Presidente e legale rappresentante della Società Abano Calcio Srl) e DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO Srl - (nota n. 9014/964 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).
Il deferimento A seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D (Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche), attestante il mancato deposito entro il termine perentorio delle ore 18 dell’11 luglio 2014 da parte della società Abano Calcio dell’originale della fideiussione bancaria, così come disposto al punto 5 del C.U. n. 138 del 26/05/2014, la Procura Federale, svolta attività di indagine conoscitiva ed acquisita la relativa documentazione di provenienza societaria, deferiva il Sig. Gildo Rizzato, nella qualità di presidente della Società Abano Calcio e la stessa Società per violazione dell’art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al punto 5 del C.U. 138/14, in quanto la Società Abano Calcio e per essa il suo presidente, pur avendo trasmesso tempestivamente e per via telematica come prescritto dalle recenti disposizioni federali la documentazione richiesta, non avevano tuttavia inviato l’originale della fideiussione bancaria così come dettato al punto 5 del C.U. n. 138 (“fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2014 di importo pari ad € 31.000,00”). La stessa Società, con lettera in data 17.09.2015 a firma del suo presidente, riconosceva l’addebito, ma giustificava l’omissione con l’errata interpretazione delle indicazioni ricevute in un incontro tenutosi a Coverciano con i rappresentanti della F.I.G.C. L.N.D. Dipartimento interregionale e che aveva ad oggetto le istruzioni relative alle nuove modalità d’iscrizione al campionato dilettanti. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, con la duplice sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del presidente Gildo Rizzato e dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille) a carico della Società Abano Calcio Srl. Nessuno è comparsa per i deferiti. La motivazione ed il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, osserva quanto segue. Entrambe le incolpazioni risultano documentalmente provate; non può essere infatti contestato che il mancato invio della fideiussione bancaria nella forma originale integri la violazione della normativa sopra richiamata ed espone la parte inadempiente alle consequenziali sanzioni, che, nel caso in esame, non possono discostarsi per quel che riguarda la Società dalla richiesta dalla Procura Federale, che è pari al minimo edittale, ma che deve invece discostarsi da quella richiesta per il Sig. Gildo Rizzato, a cui va accordata l’attenuante della buona fede per aver mal interpretato le disposizioni afferenti il deposito della fideiussione, comunque ottenuta nei termini prescritti. P.Q.M. In accoglimento per quanto di ragione del deferimento, infligge al Sig. Gildo Rizzato, nella qualità di Presidente della società Abano Calcio Srl la sanzione della ammonizione e alla Società Abano Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).
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