LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 18.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 206 DEL 18.04.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che numerosi sostenitori della squadra bianco-nera (circa 3.000, il 70% degli spettatori presenti nel settore dello stadio denominato “Curva Sud”), tra il 34° e il 36° del primo tempo, intonavano ripetutamente un coro insultante espressivo di discriminazione antisemita (“… Firenze è una patria di infami, la odio da sempre perché i viola non sono italiani, ma una massa di ebrei…”); valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio; rilevato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.