COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.185/A U.S.D. RANDAZZO (CT) Avverso: inibizione al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Pillera fino al 03/04/2021 e preclusione alla permanenza del predetto in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 del C.G.S.; squalifica fino al 03/04/2021 del calciatore sig. Paolo Mavica. Per entrambe le sanzioni con applicazione del disposto dell’art. 16 comma 4bis C.G.S. Campionato 1^ categoria girone “E”, gara Randazzo/Calatabiano del 03/04/2016 – C.U. n°330 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.185/A U.S.D. RANDAZZO (CT) Avverso: inibizione al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Pillera fino al 03/04/2021 e preclusione alla permanenza del predetto in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 del C.G.S.; squalifica fino al 03/04/2021 del calciatore sig. Paolo Mavica. Per entrambe le sanzioni con applicazione del disposto dell’art. 16 comma 4bis C.G.S. Campionato 1^ categoria girone “E”, gara Randazzo/Calatabiano del 03/04/2016 - C.U. n°330 del 06/04/2016. L’A.S.D. Randazzo propone ricorso-impugnazione avverso le statuizioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate, chiedendo la riduzione delle sanzioni ai propri tesserati, evidenziando la funzione sociale che indirizza i propositi della Società. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della Società appellante in udienza, avendone fatto rituale richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile in quanto pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D. (vedi C.U. n° 217/A del 14/12/2015 F.I.G.C.). Il ricorso, secondo quanto stabilito, sarebbe dovuto pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 08/04/2016. In realtà esso è pervenuto a mezzo pec in data 08/04/2016 alle ore 12.18 e via fax alle ore 12.29. Il ricorso è altresì inammissibile, in quanto redatto in forma generica e totalmente privo di motivazioni (art. 33 comma 6 C.G.S.) a sostegno delle richieste di riduzione delle sanzioni, in rapporto ai molteplici comportamenti non regolamentari assunti e contestati ai tesserati questione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
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