COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.191/A POL. CEI. A.S.D.C. (PA) Avverso la squalifica per sei gare del calciatore sig. Giacomo Di Giorgi – Campionato giovanissimi regionali “B” gara Fincantieri/C.E.I. A.S.D.C. del 04/04/2016 – C.U. n° 329 sgs 110 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.191/A POL. CEI. A.S.D.C. (PA) Avverso la squalifica per sei gare del calciatore sig. Giacomo Di Giorgi - Campionato giovanissimi regionali “B” gara Fincantieri/C.E.I. A.S.D.C. del 04/04/2016 - C.U. n° 329 sgs 110 del 06/04/2016. La POL. C.E.I. A.S.D.C. propone ricorso avverso alla sanzione come sopra indicata, chiedendone il ridimensionamento in relazione a quanto effettivamente accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile in quanto pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (vedi C.U. n° 217/A del 14/12/2015 F.I.G.C.). Il ricorso, secondo quanto stabilito, sarebbe dovuto pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 08/04/2016. In realtà esso è pervenuto a mezzo raccomandata spedita in data 12/04/2016 e recapitata in data 13/04/2016, ben oltre il termine stabilito. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 62,00), non versata.
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