COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.192/A A.S.D. ORATORIO SS. CIRO E GIORGIO (PA) avverso la squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Mariano Cardella – Campionato 1° Cat. Girone “B”, gara Oratorio SS. Ciro e Giorgio/Lascari del 10/04/2016 – C.U. n. 341 del 13/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 347 CSAT 32 DEL 19 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.192/A A.S.D. ORATORIO SS. CIRO E GIORGIO (PA) avverso la squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Mariano Cardella - Campionato 1° Cat. Girone “B”, gara Oratorio SS. Ciro e Giorgio/Lascari del 10/04/2016 - C.U. n. 341 del 13/04/2016. Con rituale e tempestivo gravame l’A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio impugna il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportato, sostenendo in buona sintesi che il gesto posto in essere dal proprio tesserato non era connotato da alcun intento violento, ma si è trattato solo di un gesto di stizza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 49’ del 2° tempo è stato espulso il calciatore sig. Mariano Cardella perché, mentre il direttore di gara stava procedendo ad ammonire un proprio compagno di squadra, lanciava la sabbia del terreno in faccia al direttore di gara raggiungendolo sul lato sinistro del volto. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione irrogata dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione del grave comportamento (peraltro ammesso dallo stessa reclamante) posto in essere dal calciatore sig. Mariano Cardella in danno del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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