COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 65/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DANIELE ANTONIO NEGLIA (Presidente dell’A.S.D. A.C. GERACI); Sig. GAETANO SCANCARELLO (Dirigente dell’A.S.D. A.C. GERACI ); A.S.D. A.C. GERACI. Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 65/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DANIELE ANTONIO NEGLIA (Presidente dell’A.S.D. A.C. GERACI); Sig. GAETANO SCANCARELLO (Dirigente dell’A.S.D. A.C. GERACI ); A.S.D. A.C. GERACI. Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8970/178 pf15-16 AA/mg del 01 marzo 2016, il sig. Daniele Antonio Neglia, quale Presidente della A.S.D. A.C. Geraci, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^ categoria girone “C” disputate il 15/03/2015, il 21/03/2015 e il 29/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Gaetano Scancarello, quale Dirigente della A.S.D. A.C. Geraci, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato le distinte di gioco in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. A.C. Geraci, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, ma si sono presentate all’udienza dibattimentale rappresentando di essere incorsi in errore circa le modalità di richiesta della deroga prevista dalle norme. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Daniele Antonio Neglia; Mesi tre di inibizione a carico del sig. Gaetano Scancarello; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. A.C. Geraci. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle tre gare del Campionato regionale di 2^ categoria girone “C” disputate dalla A.S.D. A.C. Geraci nelle date del 15/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Alcara, Città di Gangi e H. Castel di Tusa, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Daniele Antonio Neglia e Gaetano Scancarello omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. A.C. Geraci , nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, tenendo tuttavia conto che le giustificazioni addotte dalla società valgono ai fini di una loro attenuazione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Daniele Antonio Neglia; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Gaetano Scancarello; Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. A.C. Geraci. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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