COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 66/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DANIELE SORCE (Presidente dell’A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI); Sig. MICHELE TORQUATO (Dirigente dell’A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI); A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI. Stagione sportiva 2014 / 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 66/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. DANIELE SORCE (Presidente dell’A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI); Sig. MICHELE TORQUATO (Dirigente dell’A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI); A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI. Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9100/182 pf15-16 GC/vdb del 03 marzo 2016, il sig. Daniele Sorce, quale Presidente della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^ categoria girone “C” disputate il 08/03/2015, il 15/03/2015 e il 22/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed ancora per avere sottoscritto le distinte di gioco delle gare del 08/03/2015 e del 15/03/2015, consegnate al direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Michele Torquato, quale Dirigente della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione della gara del 22/03/2015 la distinta di gioco, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Daniele Sorce; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Michele Torquato; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria girone “C” disputate dalla A.S.D. Chiaramontana Mussomeli nelle date del 08/03/2015, 15/03/2015 e 22/03/2015, rispettivamente contro Vallelunga, Acquaviva e Città dei Mosaici Calcio, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Daniele Sorce e Michele Torquato omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Daniele Sorce; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Michele Torquato; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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