COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 517/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. SCIACCA Sig. FRANCESCO VITO SABELLA (Presidente dell’A.S.D. Sciacca) N° 20 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Sciacca, all’epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33 DEL 19 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 517/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. SCIACCA Sig. FRANCESCO VITO SABELLA (Presidente dell’A.S.D. Sciacca) N° 20 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Sciacca, all’epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 04/03/2016 prot. 9150/263 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva, per n° 20 calciatori. Le parti deferite, all’esito del deferimento, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 2.000,00 a carico della società A.S.D. Sciacca; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Francesco Vito Sabella; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Vincenzo Barbera, Giovanni Messana, Davide Venezia, Saverio Alba, Gaspare Marco Bentivegna, Andrea Cacciatore, Antonino La Bella, Walter Roberto, Luca Segreto, Alessandro Venezia, Vincenzo Sabella, Filippo Rallo, Pietro Avona, Vincenzo Vitale, Michelangelo Volpini, Avtandil Buchashvili, Davide Rocchi, Pietro Catalano, Francesco Bontempo, Gaetano Maiorana, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei suindicati calciatori nella stagione sportiva 2014 / 2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società A.S.D. Sciacca; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del sig. Francesco Vito Sabella; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Vincenzo Barbera, Giovanni Messana, Davide Venezia, Saverio Alba, Gaspare Marco Bentivegna, Andrea Cacciatore, Antonino La Bella, Walter Roberto, Luca Segreto, Alessandro Venezia, Vincenzo Sabella, Filippo Rallo, Pietro Avona, Vincenzo Vitale, Michelangelo Volpini, Avtandil Buchashvili, Davide Rocchi, Pietro Catalano, Francesco Bontempo, Gaetano Maiorana, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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