FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 354/A del 20/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Maurizio FERRARA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 354/A del 20/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Maurizio FERRARA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11/12 e n. 139 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FERRARA, avente ad oggetto la seguente condotta: Maurizio FERRARA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 24 luglio 2010 al settembre 2010 e amministratore di fatto della società F.C. CATANZARO S.P.A. dal maggio al settembre 2010 per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, art. 37, comma 1, delle NOIF per aver effettivamente svolto il ruolo di Presidente e amministratore di fatto della società F.C. CATANZARO S.P.A. dal 20 novembre 2010 al settembre 2010 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; 2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S., art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società F. C. CATANZARO S.P.A., alla competente Lega Nazionale Professionisti le cariche sociali deliberate dalla assemblea dei soci; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio FERRARA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Maurizio FERRARA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.