COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. LUIGI DI EGIDIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2017, OLTRE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SPESE ARBITRALI, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 28.2.16 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 41, DEL 3.3.16 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 21/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DEL SIG. LUIGI DI EGIDIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2017, OLTRE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SPESE ARBITRALI, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / RENATO CURI ANGOLANA, DISPUTATA IL 28.2.16 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 41, DEL 3.3.16 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto il sig. Luigi Di Egidio, presidente della A.S.D. Martinsicuro ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché: “Non inserito in distinta, nel corso del secondo tempo,in tre circostanze entrava indebitamente all'interno del recinto di gioco, posizionandosi, la prima volta nella panchina di competenza della propria squadra e le successive dinanzi agli spogliatoi, venendo allontanato ogni volta dal direttore di gara, che era dallo stesso fatto oggetto di numerose frasi ingiuriose e gravi minacce. A fine gara, lo stesso entrava nuovamente all'interno dell'impianto sportivo, in compagnia di sostenitori della squadra locale e di altri dirigenti, non inseriti in distinta (tra i quali l'Assistente dell'arbitro riconosceva i sig.ri Paolini Marco e Marconi Roger) e, avvicinandosi al direttore di gara, con fare minaccioso, gli rivolgeva nuovamente offese e minacce. La terna arbitrale riusciva a raggiungere lo spogliatoio solo grazie all'intervento dei Carabinieri, ma, nel frangente, lo stesso Di Egidio Luigi colpiva l'arbitro con un calcio sul fondoschiena, procurandogli lieve dolore, e, una volta chiusa la porta dello spogliatoio, la colpiva con calci e pugni. Rapporti A. e A.A.
Si dispone di considerare la sanzione comminata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 bis, C.G.S. (nuovo testo) e C.U. N. 104/A della F.I.G.C. del 17/12/2014”.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione di avere protestato nei confronti del direttore di gara per una decisione non condivisa, ma di non averlo attinto con un calcio, nell’occasione sferrato da altro tesserato che, all’uopo, aveva rilasciato una dichiarazione in tal senso. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della sanzione in relazione al comportamento effettivamente tenuto.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che l’unica persona presente dietro le sue spalle a seguito del calcio infertogli era il solo Di Egidio escludendo con ciò, in radice, la possibilità di uno scambio di persona, circostanza, peraltro, esclusa anche dagli assistenti di linea nel loro personale supplemento.
Osserva la Corte che l’appello deve essere respinto, in quanto la versione dei fatti risultante dagli atti ufficiali in possesso del Comitato non può che prevalere, stante la sua fede privilegiata, sull’interessata ricostruzione della vicenda operata dall’appellante.
Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di respingere l’appello, con conferma integrale della decisione impugnata anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 bis, C.G.S. (nuovo testo) e C.U. N. 104/A della F.I.G.C. del 17/12/2014.
Dispone, infine, incamerarsi la tassa versata.
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