COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 14 APRILE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 9/ 4/2016 FIVE FALERNA STELLA MARIS – CITTA DI VIBO VALENTIA C5 ll Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali della gara nonché il preannuncio di reclamo (pervenuto a mezzo fax il 10.04.2016 alle ore 10,44) proposto dalla società CITTA’ DI VIBO VALENTIA C5;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 14 APRILE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 9/ 4/2016 FIVE FALERNA STELLA MARIS - CITTA DI VIBO VALENTIA C5 ll Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali della gara nonché il preannuncio di reclamo (pervenuto a mezzo fax il 10.04.2016 alle ore 10,44) proposto dalla società CITTA' DI VIBO VALENTIA C5; rilevato: - che dagli atti ufficiali si evince chiaramente che la società FIVE FALERNA STELLA MARIS non ha inserito in distinta almeno due calciatori nati dal 1^ gennaio 1997, violando quindi quanto stabilito in merito ai limiti di partecipazione dei calciatori in base all'età (cfr C.U. n.2 del 2.07.2015); - che il reclamo della società CITTA' DI VIBO VALENTIA C5 è pervenuto a questo G.S.T. il 12 aprile 2016 alle ore 13.16 , quindi oltre il termine stabilito (entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara (cfr C.U.217/A abbreviazione dei termini) disputatasi il 9.4.2016; visto l'art. 17 del C.G.S; delibera 1) dichiarare il reclamo inammissibile e incamerare la tassa reclamo versata dalla società F.C. CITTA' DI VIBO VALENTIA C5; 2) infliggere alla società FIVE FALERNA STELLA MARIS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6.
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