COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale VALLE MARTELLA CALCIO – SPORTING SAN CESAREO

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°340 del 21/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale VALLE MARTELLA CALCIO - SPORTING SAN CESAREO Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti in relazione al C.U. n. 217/A del 14.12.2015 (abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli Organi della giustizia sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali) - con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errate ammonizioni riportate dall'arbitro sul referto di fine gara. - CRL 340/15 - - La reclamante, asserisce che l'arbitro avrebbe ammonito: al 31' il n. 8 del VALLE MARTELLA MESSINA Mario, al 60' il n. 5 dello SPORTING SAN CESAREO TORRICE Andrea, al 72' il n. 2 del VALLE MARTELLA Sig. AGOSTINI Andrea al 74' il n. 2 dello SPORTING SAN CESAREO Sig. LUZZI Giordano all' 80' il n. 4 del VALLE MARTELLA Sig. SCHINA Valerio. In conseguenza di questa ammonizione l'arbitro espelleva il calciatore in quanto lo avrebbe ammonito in precedenza. La società VALLE MARTELLA, ritiene che l'arbitro abbia compiuto un errore tecnico e pertanto chiede il riconoscimento dell'errore tecnico da parte dell'arbitro e per l'effetto la ripetizione della gara e le correzioni riportate sul rapportino di fine gara. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) e sentito l'arbitro questo con supplemento di rapporto conferma le ammonizioni per la società VALLE MARTELLA trascritte sul referto di gara e sul rapportino consegnato alle società che sono di seguito riportate: al 31' del secondo tempo n. 2 AGOSTINI Andrea, al 38' del primo tempo n. 4 SCHINA Valerio, all'8' del primo tempo n. 7 FANCIULLO Marco, al 34' del secondo tempo SCHINA Valerio (seconda ammonizione). In considerazione a quanto sopra DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società VALLE MARTELLA b) di considerare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: VALLE MARTELLA - SPORTING SAN CESAREO 0 - 1 La tassa reclamo va incamerata.
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