COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 01.03.2016 a carico di : LOYAZA PEREDA Carlos Enrique per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 e dell’Art. 10, comma 2,CGS in quanto all’atto del tesseramento per la AC MILANESE CORVETTO 1920 ASD ha rilasciato una dichiarazione non corrispondente al vero di non essere mai stato tesserato per una federazione estera.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 21/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento Procura Federale datato 01.03.2016 a carico di : LOYAZA PEREDA Carlos Enrique per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 e dell'Art. 10, comma 2,CGS in quanto all'atto del tesseramento per la AC MILANESE CORVETTO 1920 ASD ha rilasciato una dichiarazione non corrispondente al vero di non essere mai stato tesserato per una federazione estera. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il calciatore deferito è comparso all’udienza fissata per il giorno 14.04.2016, dichiarando di aver commesso un errore nella sottoscrizione della dichiarazione in buona fede, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore LOYAZA PEREDA Carlos Enrique a tre mesi di squalifica e che il deferito ha chiesto il minimo delle sanzioni. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore all'atto del tesseramento ha barrato una casella dove si evidenziava che lo stesso non era mai stato tesserato per alcuna federazione straniera, contrariamente al vero. A fronte di ciò, risulta evidente la violazione da parte del deferito delle disposizioni indicate in epigrafe. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a LOYAZA PEREDA Carlos Enrique 30 giorni di squalifica; Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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