COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 107 del 21 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA PAOLISI 992 – VIRTUS GOTI 97 DEL 20/2/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 107 del 21 Aprile 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
GARA PAOLISI 992 – VIRTUS GOTI 97 DEL 20/2/2016 Il G.S.T. f.f., a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.82 del 3.3.2016, con cui il G.S.T. visti gli atti ufficiali i rapporti redatti dal commissario di campo, letto il referto arbitrale nonché gli allegati, letto il reclamo della VIRTUS GOTI 97, lette le controdeduzioni presentate dalla ASD FOOTBALL CLUB PAOLISI 992, riteneva di sospendere la propria decisione inviando gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in merito ai fatti relativi alla gara del 20.2.2016. In particolare, in ordine al fatto che all’arrivo della squadra ospite VIRTUS GOTI all’impianto sportivo della F.C. PAOLISI 992, i propri calciatori sarebbero stati oggetto di aggressione fisica da parte di sostenitori della società locale, con viso coperto da passamontagna, che, tra l’altro avrebbero fatto esplodere dieci bombe carta di cui una sarebbe esplosa sul calciatore Juniores Damiano Bruno, che sarebbe stramazzato al suolo e trasportato al P.S. dell’ospedale S. Alfonso dei Liguori di Sant’agata dei Goti (BN); che altri due calciatori juniores Cappiello Pasquale e Amico Alessandro Giovanni avrebbero subito lesioni fisiche, refertati presso il P.S. dell’Azienda Ospedaliera di Caserta S. Anna e Sebastiano alle ore 20,30 circa; che visti gli aspetti complessi e contraddittori in ordine al fatto che due calciatori juniores Cappiello Pasquale e Amico Alessandro Giovanni si recavano successivamente in ospedale la sera dopo la gara, il GST riteneva necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale per ulteriori indagini sui fatti accaduti prima della gara indicata in oggetto; RILEVATO, che all’esito delle indagini della Procura Federale, pervenuti a questo GST in data 18.04.2016, è stato accertato che “La squadra VIRTUS GOTI, giunta al Campo del Paolisi (in assenza di forza pubblica) veniva a contatto con alcuni tifosi del Paolisi; che certamente venivano lanciati 7-8 petardi; che il calciatore Bruno Damiano riportava le lesioni più gravi; che solo grazie all’intervento dei Carabinieri intervenuti successivamente è stato possibile iniziare la gara seppur con 35’ di ritardo; che i calciatori Amico e Cappiello (entrambi minorenni) la sera dopo la gara, venivano accompagnati dai propri genitori presso strutture sanitarie; che è possibile che l’evento sia stato organizzato dalla tifoseria di casa e non avvenuto in maniera estemporanea”. CONSTATATO che i fatti violenti si sono verificati prima dell’inizio della gara; che, dagli atti esaminati e dall’istruttoria espletata spicca la totale latitanza della società di casa e dei suoi dirigenti in merito all’ordine ed alla sicurezza, sia all’interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti; che nessun dirigente della squadra ospitante PAOLISI 992 era presente ad accogliere la squadra ospite nell’impianto di gioco, peraltro al momento dei fatti privo di Forza Pubblica, in aperta violazione dell’art. 62 comma 1 e 4 delle NOIF; che gli atleti della squadra ospite VIRTUS GOTI 97 hanno partecipato alla disputa della gara in chiaro stato di alterazione psicologica che ne ha indubbiamente alterato il rendimento. Tanto rilevato e constatato, Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il reclamo depositato, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che il ricorso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento, e poiché ritiene la società ospitante oggettivamente responsabile dei fatti accaduti prima della gara, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 14 CGS, così D E L I B E R A ai sensi dell’ artt.17 comma 1, di infliggere alla squadra ospitante F.C. Paolisi 992 la perdita della gara con il risultato di 0 a 3; per l’effetto di quanto sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 1 e 18, comma 1, lett. b), di comminare un’ammenda di Euro 1.000,00 alla società ospitante F.C. Paolisi 992; ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 18, comma 1, lett. f), di squalificare il campo di gioco della società ospitante F.C. Paolisi 992 per 2 (due gare) effettive. Si restituisce la tassa di reclamo.