COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SANTA SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc. LIMANI VALON delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 7.4.2016 gara CIBOX – SANTA SOFIA del 3.4.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SANTA SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc. LIMANI VALON delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 7.4.2016 gara CIBOX - SANTA SOFIA del 3.4.2016 L'A.C.D. SANTA SOFIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, per affrettare la ripresa del gioco, visto che si era già nel ricupero, il calc. LIMANI correva a prendere un altro pallone (quello iniziale era trattenuto da ragazzi) che era sotto la panchina della squadra locale e l'allenatore del Cibox, improvvisamente e volontariamente, si interponeva fra il pallone ed il calc. LIMANI, causando un inevitabile scontro fra i due, subito chiarito e terminato con una stretta di mani, ma purtroppo con l'espulsione del giocatore. Nulla sarebbe successo se l'allenatore avesse permesso al calc. LIMANI di prendere il pallone ed effettuare la rimessa laterale. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal referto di gara si rileva che il calc. LIMANI, per poter prendere il pallone per la ripresa del gioco, spingeva con violenza l'allenatore avversario; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal cal. LIMANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. LIMANI VALON. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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