COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASA DELL’AMICIZIA avverso squalifica per 1 giornata calc. PLACCI ANDREA, inibizione al 7.5.2016 dir. acc. uff. ARENELLA GERARDO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U. n. 39 del 7.4.2016 gara CASA DELL’AMICIZIA – ULISSE E PENELOPE del 3.4.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CASA DELL'AMICIZIA avverso squalifica per 1 giornata calc. PLACCI ANDREA, inibizione al 7.5.2016 dir. acc. uff. ARENELLA GERARDO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U. n. 39 del 7.4.2016 gara CASA DELL'AMICIZIA - ULISSE E PENELOPE del 3.4.2016 L'A.S.D. CASA DELL'AMICIZIA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che nella gara Gioia Football Club - Casa dell'Amicizia del 30.3.16 è stato espulso il calc. Temporin Francesco e non il calc. Placci Andrea, che è rimasto in campo sino alla fine della gara. Nella gara in oggetto, conseguentemente, la società non ha fatto giocare il calc. Temporin, mentre ha invece preso parte, regolarmente, il calc. Placci. Chiede l'annullamento delle sanzioni. La Corte, - premesso che la parte del ricorso riguardante il calc. Placci ed il dir. Arenella non può essere presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art. 45 del C.G.S.. parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che l'A.S.D. CASA DELL'AMICIZIA, che aveva fatto richiesta di audizione, e che, seppure in tempi stretti, era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro della gara Gioia Football Club - Casa dell'Amicizia, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha rilasciato supplemento di rapporto in cui conferma di avere espulso, nel secondo tempo, il n. 6 della Casa dell'Amicizia, Placci Andrea, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la perdita della gara di cui all'oggetto per 0 - 3 a carico dell'A.S.D. CASA DELL'AMICIZIA, fermi restando i restanti provvedimenti impugnati.
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